Statuto
Articolo 1
E’ costituita una Fondazione non avente scopo di lucro denominata:
“FONDAZIONE ADRIANO BUZZATI – TRAVERSO“
con sede in Pavia, via Adolfo Ferrata n. 1, attualmente presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani” dell’Università di Pavia.
Articolo 2
La Fondazione ha lo scopo, mantenendo vivo il pensiero del Professor Adriano Buzzati – Traverso, continuando l’opera a favore della comunità scientifica e culturale, di promuovere ed incoraggiare nell’ambito nazionale, iniziative nei settori della scienza, della tecnica e dei problemi dell’uomo.
Per il raggiungimento di tale finalità, la Fondazione si propone di:
- assegnare borse di studio a giovani laureati che operano nei campi dell’ingegneria genetica, della biologia molecolare, della genetica molecolare, dell’immunologia e delle scienze che costituivano i campi di interesse del Prof. Adriano Buzzati-Traverso;
- organizzare corsi di formazione nelle discipline biologiche di base;
- promuovere o collaborare alla organizzazione di convegni scientifici;
- promuovere analoghe intese con Istituti, Enti o altre strutture di ricerca operanti nei campi di interesse della Fondazione;
- partecipare a quelle iniziative atte a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori o organismi nazionali e internazionali con i relativi addetti e con il pubblico;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al proseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dal contributo iniziale dei fondatori di Lire 60.000.000 (sessantamilioni), equivalenti ad Euro 30.987,00 (trentamilanovecentoottantasette), dalle successive elargizioni di fonte nazionale e internazionale in denaro, destinate all’incremento patrimoniale, da tutti i beni che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, da chiunque elargiti, che siano imputati ad incremento del patrimonio, nonché dai redditi patrimoniali non utilizzati per la gestione.
Articolo 4
Per l’adempimento dei compiti statutari la Fondazione può disporre di:
Articolo 5
Organi della Fondazione sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Scientifico;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
La partecipazione agli organi collegiali è onorifica, l’attività prestata nell’ambito degli stessi è svolta a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse.
Articolo 6
Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Presenta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale preventivo e consuntivo. Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori e determinandone le specifiche attribuzioni.
Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati. Il Consiglio di Amministrazione sceglie altresì tra i suoi componenti un Vice-Presidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Articolo 7
- uno dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani” dell’Università di Pavia;
- uno dall’Istituto di Genetica Molecolare del C.N.R. di Pavia.
Ognuna delle tre predette Strutture provvederà a nominare un sostituto nel caso in cui il suo rappresentante nel Consiglio venga, per qualsiasi ragione, a mancare.
Al Consiglio di Amministrazione è riservata la cooptazione di altri quattro membri di cui due scelti tra gli studiosi delle materie costituenti le finalità della Fondazione e gli altri due tra i promotori e sottoscrittori del primo atto costitutivo della Fondazione.
Nell’eventualità che uno dei componenti cooptati venga a cessare dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione per il completamento del triennio. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.(A CAPO)
Articolo 8
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’amministrazione straordinaria della Fondazione, nonchè in particolare:
a) di procedere alla elezione del Presidente ai sensi dell’art. 6;
b) di nominare nel suo seno il Vice Presidente ai sensi dell’art. 6;
c) di nominare il Comitato Scientifico;
d) di ratificare la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
e) di procedere alla nomina dei responsabili delle Strutture Organizzative della Fondazione;
f) di approvare i Regolamenti interni riguardanti le Strutture di cui al punto e) per quanto riguarda le loro funzioni, i compiti e le deleghe;
g) di deliberare con maggioranza di due terzi eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente o della metà più uno dei suo membri;
h) di approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo salvo che particolari necessità non ne impongano il rinvio, e comunque non oltre il 30 (trenta) giugno e di approvare entro il mese di ottobre il bilancio preventivo, salvo che particolari necessità non ne impongano il rinvio, e comunque non oltre il 30 (trenta) novembre. Al bilancio preventivo viene allegato, su proposta dal Comitato Scientifico, il programma di lavoro predisposto nel quadro delle possibilità di bilancio e nel rispetto degli scopi della Fondazione. L’esercizio va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
i) di approvare eventuali altri regolamenti interni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono presenziare senza diritto di voti i Revisori dei conti e su invito eventuali esperti. Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro; ogni verbale è firmato dal Segretario della riunione e dal Presidente della fondazione.
Articolo 9
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno e della relativa documentazione con un anticipo di almeno otto giorni, si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario, o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà dei membri che lo compongono.
Articolo 10
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Vice Presidente della Fondazione ed è composto di un massimo di 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione, oltre a un numero limitato di membri onorari.
I Componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; vengono sostituiti in caso di dimissione o impedimento per il rimanente periodo del triennio in corso.
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Vice Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico:
a) formula proposte di programma dell’attività della Fondazione;
b) esamina ed esprime il suo parere sugli atti relativi alle singole iniziative della Fondazione e sull’attribuzione dei fondi alle singole iniziative scientifiche e culturali approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico può invitare esperti alle proprie riunioni.
Articolo 11
I compiti di Segreteria e Tesoreria saranno affidati dal Consiglio di Amministrazione a due propri componenti scelti tra i cooptati; apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione preciserà le funzioni e le deleghe ad essi affidate.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, designati da come segue:
1) uno dalla Famiglia Buzzati – Traverso;
2) uno dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Università di Pavia;
3) uno dall’Istituto di Genetica Molecolare del C.N.R. di Pavia.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti, che dovranno essere dotati di adeguata professionalità, restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi al Consiglio di Amministrazione; effettua verifiche di cassa.
I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Nei casi ammessi dalla legge il Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere sostituito da un Revisore Unico dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, dotato di adeguata professionalità.
Articolo 13
In caso di liquidazione e successiva cessazione dell’attività della Fondazione, tutti i beni mobili e immobili, saranno devoluti gratuitamente ad altri Enti pubblici o privati con scopi similari a quelli previsti dal presente statuto ovvero di pubblica utilità.
Articolo 14
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi in materia di Fondazioni private riconosciute.